Art. 48 · Disposizioni relative al tasso di cambio dei contingenti tariffari

Art. 48

Disposizioni relative al tasso di cambio dei contingenti tariffari

In vigore dal 24 nov 2015
Disposizioni relative al tasso di cambio dei contingenti tariffari ( del codice) 1.   Il valore dell’euro, ove richiesto in applicazione dell’, paragrafo 1, lettera b), del codice, è fissato una volta al mese. Il tasso di cambio da utilizzare è l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del penultimo giorno del mese e si applica per tutto il mese successivo. Tuttavia, se il tasso applicabile all’inizio del mese differisce di oltre il 5 % dal tasso fissato dalla Banca centrale europea prima del 15 dello stesso mese, quest’ultimo tasso si applica a decorrere dal 15 e fino alla fine del mese in questione. 2.   Quando la conversione valutaria è necessaria per una delle ragioni di cui all’, paragrafo 2, del codice, il valore dell’euro nelle valute nazionali da applicare corrisponde al tasso fissato dalla Banca centrale europea il primo giorno lavorativo del mese di ottobre; tale tasso si applica a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo. 3.   Gli Stati membri possono mantenere invariato il valore in moneta nazionale dell’importo determinato in euro se, al momento dell’adeguamento annuale, la conversione del suddetto importo porta a una modifica del valore in moneta nazionale inferiore al 5 %. Gli Stati membri possono arrotondare per eccesso o per difetto al decimale più prossimo l’importo ottenuto da tale conversione.
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