Art. 47 · Traversate di trasferimento

Art. 47

Traversate di trasferimento

In vigore dal 24 nov 2015
Traversate di trasferimento ( del codice) I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli delle persone che utilizzano un servizio marittimo fornito dalla stessa nave e comprendente tratte successive in partenza da un porto non unionale o con scalo o approdo finale in un porto non unionale sono effettuati in qualsiasi porto unionale in cui i bagagli sono imbarcati o sbarcati.
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