Art. 46
Imbarcazioni da diporto
In vigore dal 24 nov 2015
Imbarcazioni da diporto
( del codice)
I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli delle persone a bordo di imbarcazioni da diporto sono effettuati presso tutti i porti di scalo nell’Unione, indipendentemente dall’origine o dalla destinazione dell’imbarcazione. Per «imbarcazione da diporto» si intende un’imbarcazione da diporto quale definita nella direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11).
Storico versioni
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