Art. 40 · Voli di trasferimento in uscita

Art. 40

Voli di trasferimento in uscita

In vigore dal 24 nov 2015
Voli di trasferimento in uscita ( del codice) 1.   Ove i bagagli siano imbarcati, in un aeroporto unionale, su un aeromobile che prosegue con un volo intraunionale e successivamente trasbordati, in un altro aeroporto unionale, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non unionale, si applicano i paragrafi 2 e 3. 2.   I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli registrati sono effettuati presso il primo aeroporto internazionale di partenza dell’Unione. Tuttavia, i controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli registrati imbarcati su un aeromobile presso un aeroporto internazionale dell’Unione e trasferiti in un altro aeroporto internazionale dell’Unione nel territorio dello stesso Stato membro su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non unionale possono essere effettuati presso l’aeroporto internazionale dell’Unione in cui ha luogo il trasbordo dei bagagli registrati. I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli registrati possono, in casi eccezionali e in aggiunta ai controlli e alle formalità di cui al primo comma, essere espletati presso l’ultimo aeroporto internazionale dell’Unione ove ciò risulti necessario in seguito a controlli sui bagagli a mano. 3.   I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli a mano sono effettuati presso l’ultimo aeroporto internazionale dell’Unione. Controlli e formalità doganali supplementari di tali bagagli possono aver luogo, in via eccezionale, nell’aeroporto di partenza di un volo intraunionale ove ciò risulti necessario in seguito a controlli sui bagagli registrati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-40