Art. 39 · Voli di trasferimento in entrata

Art. 39

Voli di trasferimento in entrata

In vigore dal 24 nov 2015
Voli di trasferimento in entrata ( del codice) 1.   Ove i bagagli arrivino in un aeroporto unionale a bordo di un aeromobile proveniente da un aeroporto non unionale e siano trasbordati, nello stesso aeroporto unionale, su un altro aeromobile che effettua un volo intraunionale, si applicano i paragrafi 2 e 3. 2.   I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli registrati sono effettuati presso l’ultimo aeroporto internazionale dell’Unione di arrivo del volo intraunionale. Tuttavia, i controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli registrati provenienti da un aeroporto non unionale e trasbordati in un aeroporto internazionale dell’Unione su un aeromobile a destinazione di un altro aeroporto internazionale dell’Unione nel territorio dello stesso Stato membro possono essere effettuati presso l’aeroporto internazionale dell’Unione in cui ha luogo il trasbordo dei bagagli registrati. I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli registrati possono, in casi eccezionali e in aggiunta ai controlli e alle formalità di cui al primo comma, essere espletati presso il primo aeroporto internazionale dell’Unione ove ciò risulti necessario in seguito a controlli sui bagagli a mano. 3.   I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli a mano sono effettuati presso il primo aeroporto internazionale dell’Unione. Controlli e formalità doganali supplementari di tali bagagli possono aver luogo, in via eccezionale, nell’aeroporto d’arrivo del volo intraunionale ove ciò risulti necessario in seguito a controlli sui bagagli registrati.
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