Art. 36 · Sistema elettronico relativo alla gestione del rischio e ai controlli doganali

Art. 36

Sistema elettronico relativo alla gestione del rischio e ai controlli doganali

In vigore dal 24 nov 2015
Sistema elettronico relativo alla gestione del rischio e ai controlli doganali (, paragrafo 1, del codice) 1.   Per lo scambio e l’archiviazione di informazioni relative alla comunicazione, tra le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione, di qualsiasi informazione relativa ai rischi viene utilizzato un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell’, paragrafo 1, del codice («sistema doganale di gestione dei rischi»). 2.   Il sistema di cui al paragrafo 1 è inoltre utilizzato per la comunicazione tra autorità doganali e tra le autorità doganali e la Commissione nel quadro dell’attuazione di norme e criteri comuni in materia di rischio, dei settori di controllo prioritari comuni, della gestione delle crisi doganali, dello scambio di informazioni relative al rischio e della comunicazione dei risultati dell’analisi dei rischi di cui all’, paragrafo 5, del codice, nonché della comunicazione dei risultati dei controlli doganali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-36