Art. 35 · Monitoraggio

Art. 35

Monitoraggio

In vigore dal 24 nov 2015
Monitoraggio (, paragrafo 5, del codice) 1.   Le autorità doganali degli Stati membri informano senza indugio l’autorità doganale competente in merito a eventuali fattori sopraggiunti dopo il rilascio della qualifica di AEO e potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto di quest’ultima. 2.   L’autorità doganale competente mette tutte le informazioni pertinenti in suo possesso a disposizione delle autorità doganali degli altri Stati membri nei quali l’AEO esercita attività doganali. 3.   Se un’autorità doganale revoca una decisione favorevole che è stata presa sulla base della qualifica di AEO, essa ne informa l’autorità doganale che ha concesso la qualifica. 4.   Se l’AEO è un agente regolamentato o un mittente conosciuto quali definiti all’ del regolamento (CE) n. 300/2008 e soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 185/2010, l’autorità doganale competente comunica immediatamente all’autorità nazionale competente responsabile per la sicurezza dell’aviazione civile le seguenti informazioni minime relative alla qualifica di AEO di cui dispone: a) l’autorizzazione AEOS, compreso il nome del titolare dell’autorizzazione e, se del caso, la modifica o la revoca o la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato nonché le relative motivazioni; b) informazioni che indichino se il sito in questione è stato oggetto di visita delle autorità doganali, la data dell’ultima visita e se la visita ha avuto luogo ai fini del processo di autorizzazione, di un riesame o di un monitoraggio; c) eventuali riesami dell’autorizzazione AEOS e i relativi risultati. Le autorità doganali nazionali, in accordo con l’autorità nazionale competente responsabile per la sicurezza dell’aviazione civile, stabiliscono modalità dettagliate per lo scambio di eventuali informazioni non coperte dal sistema elettronico di cui all’ del presente regolamento. Le autorità nazionali responsabili per la sicurezza dell’aviazione civile che trattano le informazioni in questione se ne avvalgono esclusivamente per le finalità dei programmi di agente regolamentato o di mittente conosciuto e mettono in atto adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza di tali informazioni.
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