Art. 348
Disposizioni transitorie concernenti lo svincolo delle merci
In vigore dal 24 nov 2015
Disposizioni transitorie concernenti lo svincolo delle merci
Se le merci sono state dichiarate per l’immissione in libera pratica o per il regime di deposito doganale, di perfezionamento attivo, di trasformazione sotto controllo doganale, di ammissione temporanea, di uso finale, di transito, di esportazione o di perfezionamento passivo in conformità del regolamento (CEE) n. 2913/92 prima del 1o maggio 2016 e non sono state svincolate entro tale data, tali merci sono svincolate per il regime indicato nella dichiarazione conformemente alle disposizioni pertinenti del codice, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del presente regolamento.
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