Art. 346 · Disposizioni transitorie concernenti le domande di autorizzazione presentate prima del 1o maggio 2016

Art. 346

Disposizioni transitorie concernenti le domande di autorizzazione presentate prima del 1o maggio 2016

In vigore dal 24 nov 2015
Disposizioni transitorie concernenti le domande di autorizzazione presentate prima del 1o maggio 2016 Le autorità doganali possono accettare le domande per il rilascio di autorizzazioni in conformità del codice e del presente regolamento presentate prima del 1o maggio 2016. L’autorità doganale competente a prendere la decisione può concedere autorizzazioni in conformità del codice e del presente regolamento prima del 1o maggio 2016. Tuttavia, tali autorizzazioni non sono valide prima del 1o maggio 2016.
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