Art. 340
Merci svincolate per l’esportazione o la riesportazione che non escono dal territorio doganale dell’Unione
In vigore dal 24 nov 2015
Merci svincolate per l’esportazione o la riesportazione che non escono dal territorio doganale dell’Unione
( del codice)
1. Se le merci svincolate per l’esportazione o la riesportazione non sono più destinate a uscire dal territorio doganale dell’Unione, il dichiarante ne informa immediatamente l’ufficio doganale di esportazione.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, se le merci sono già state presentate all’ufficio doganale di uscita, la persona che ritira le merci dall’ufficio doganale di uscita per il trasporto verso un luogo all’interno del territorio doganale dell’Unione informa l’ufficio doganale di uscita che le merci non usciranno dal territorio doganale dell’Unione e specifica l’MRN della dichiarazione di esportazione o di riesportazione.
3. Qualora, nei casi di cui all’, paragrafi 5, 6 e 7, del presente regolamento, una modifica del contratto di trasporto abbia per effetto di far terminare all’interno del territorio doganale dell’Unione un trasporto che doveva terminare fuori di esso, le società o autorità in causa possono procedere all’esecuzione del contratto modificato unicamente previo accordo dell’ufficio doganale di uscita.
4. In caso di invalidamento della dichiarazione di esportazione o di riesportazione in conformità dell’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l’ufficio doganale di esportazione ne informa il dichiarante e l’ufficio doganale di uscita dichiarato.
Storico versioni
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