Art. 339 · Uso di un carnet ATA e CPD come dichiarazione di esportazione

Art. 339

Uso di un carnet ATA e CPD come dichiarazione di esportazione

In vigore dal 24 nov 2015
Uso di un carnet ATA e CPD come dichiarazione di esportazione ( del codice) 1.   Un carnet ATA e CPD è considerato una dichiarazione di esportazione se il carnet è stato rilasciato in uno Stato membro parte contraente della convenzione ATA o della convenzione di Istanbul ed è vidimato e garantito da un’associazione stabilita nell’Unione e facente parte di una catena di garanti quale definita all’, lettera d), dell’allegato A della convenzione di Istanbul. 2.   Il carnet ATA e CPD non può essere utilizzato come dichiarazione di esportazione in relazione a merci unionali se: a) tali merci sono oggetto di formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione nell’ambito della politica agricola comune; b) tali merci facevano parte di scorte di intervento, sono soggette a misure di controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione e sono state oggetto di formalità doganali all’esportazione verso territori esterni al territorio doganale dell’Unione nell’ambito della politica agricola comune; c) tali merci beneficiano di un rimborso o di uno sgravio dei dazi all’importazione, subordinato alla condizione che siano riesportate fuori del territorio doganale dell’Unione; d) tali merci circolano in regime di sospensione dall’accisa nel territorio dell’Unione a norma della direttiva 2008/118/CE, salvo nel caso in cui si applichino le disposizioni dell’ della suddetta direttiva. 3.   Se un carnet ATA è utilizzato come dichiarazione di esportazione, l’ufficio doganale di esportazione espleta le seguenti formalità: a) verifica i dati figuranti nelle caselle da A a G del volet «esportazione» con riguardo alle merci scortate dal carnet; b) compila, se del caso, la casella «Attestato dell’autorità doganale» figurante sulla copertina del carnet; c) compila la matrice e la casella H del volet «esportazione»; d) identifica l’ufficio doganale di esportazione nella casella H, lettera b), del volet «reimportazione»; e) conserva il volet «esportazione». 4.   Se l’ufficio doganale di esportazione è diverso da quello di uscita, l’ufficio doganale di esportazione espleta le formalità di cui al paragrafo 3, ma si astiene dal compilare la casella n. 7 della matrice, casella che è compilata dall’ufficio doganale di uscita. 5.   Il termine per la reimportazione delle merci stabilito dall’autorità doganale di esportazione nella casella H, lettera b), del volet «esportazione» non può eccedere il termine di validità del carnet.
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