Art. 337 · Presentazione a posteriori di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione

Art. 337

Presentazione a posteriori di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione

In vigore dal 24 nov 2015
Presentazione a posteriori di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione ( del codice) 1.   Se era richiesta una dichiarazione di esportazione o di riesportazione, ma le merci sono uscite dal territorio doganale dell’Unione senza tale dichiarazione, l’esportatore presenta una dichiarazione di esportazione o di riesportazione retroattiva. Tale dichiarazione è presentata all’ufficio doganale competente per il luogo in cui è stabilito l’esportatore. Il suddetto ufficio doganale certifica l’uscita delle merci all’esportatore a condizione che, se la dichiarazione fosse stata presentata prima dell’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione, lo svincolo sarebbe stato concesso, e che disponga della prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione. 2.   Se merci unionali destinate alla reimportazione hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione, ma non sono più destinate ad essere reimportate, e un diverso tipo di dichiarazione in dogana sarebbe stato utilizzato se non ci fosse stata l’intenzione di reimportarle, l’esportatore può presentare all’ufficio doganale di esportazione una dichiarazione di esportazione retroattiva in sostituzione della dichiarazione iniziale. Tale ufficio doganale certifica l’uscita delle merci all’esportatore. Tuttavia, se le merci unionali hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione sotto scorta di un carnet ATA e CPD, l’ufficio doganale di esportazione certifica l’uscita delle merci all’esportatore a condizione che il volet «reimportazione» e la matrice del carnet ATA e CPD siano annullati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-337