Art. 335
Procedura di ricerca
In vigore dal 24 nov 2015
Procedura di ricerca
( del codice)
1. Se, dopo 90 giorni dallo svincolo delle merci per l’esportazione, l’ufficio doganale di esportazione non è stato informato dell’uscita delle merci, esso può chiedere al dichiarante di comunicare la data in cui le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione e di indicare l’ufficio doganale di uscita.
2. Il dichiarante può, di propria iniziativa, comunicare all’ufficio doganale di esportazione le date in cui le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione e di indicare gli uffici doganali di uscita.
3. Se il dichiarante fornisce informazioni all’ufficio doganale di esportazione in conformità dei paragrafi 1 o 2, egli può chiedere all’ufficio doganale di esportazione di certificare l’uscita delle merci. A tal fine, l’ufficio doganale di esportazione chiede informazioni sull’uscita delle merci all’ufficio doganale di uscita, che risponde entro 10 giorni.
Se l’ufficio doganale di uscita non risponde entro questo termine, l’ufficio doganale di esportazione ne informa il dichiarante.
4. Se l’ufficio doganale di esportazione informa il dichiarante che l’ufficio doganale di uscita non ha risposto entro il termine di cui al paragrafo 3, il dichiarante può fornire all’ufficio doganale di esportazione la prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione.
Tale prova può essere fornita in particolare mediante uno dei seguenti elementi o mediante una combinazione degli stessi:
a)
una copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale dell’Unione;
b)
la prova del pagamento;
c)
la fattura;
d)
la bolla di consegna;
e)
un documento firmato o autenticato dall’operatore economico che ha portato le merci fuori dal territorio doganale dell’Unione;
f)
un documento trattato dall’autorità doganale di uno Stato membro o di un paese terzo, in conformità delle norme e delle procedure applicabili in tale Stato o paese;
g)
le scritture degli operatori economici relative alle merci fornite a navi, aeromobili o impianti offshore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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