Art. 334
Certificazione di uscita delle merci
In vigore dal 24 nov 2015
Certificazione di uscita delle merci
( del codice)
1. L’ufficio doganale di esportazione certifica l’uscita delle merci al dichiarante o all’esportatore nei casi seguenti:
a)
se tale ufficio è stato informato dell’uscita delle merci dall’ufficio doganale di uscita;
b)
se tale ufficio coincide con l’ufficio doganale di uscita e le merci sono uscite;
c)
se tale ufficio ritiene che le prove fornite conformemente all’, paragrafo 4, del presente regolamento siano sufficienti.
2. Se l’ufficio doganale di esportazione ha certificato l’uscita delle merci in conformità del paragrafo 1, lettera c), esso ne informa l’ufficio doganale di uscita.
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