Art. 333 · Vigilanza sulle merci svincolate per l’uscita e scambio di informazioni tra gli uffici doganali

Art. 333

Vigilanza sulle merci svincolate per l’uscita e scambio di informazioni tra gli uffici doganali

In vigore dal 24 nov 2015
Vigilanza sulle merci svincolate per l’uscita e scambio di informazioni tra gli uffici doganali ( del codice) 1.   Una volta che le merci sono state svincolate per l’uscita, l’ufficio doganale di uscita le tiene sotto vigilanza fino al momento in cui escono dal territorio doganale dell’Unione. 2.   Quando l’ufficio doganale di uscita è diverso quello di esportazione, l’ufficio doganale di uscita informa l’ufficio doganale di esportazione dell’uscita delle merci al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno in cui le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione. Tuttavia, nei casi di cui all’, paragrafi da 3 a 7, del presente regolamento, il termine entro cui l’ufficio doganale di uscita è tenuto a informare l’ufficio doganale di esportazione in merito alla partenza delle merci è il seguente: a) nei casi di cui all’, paragrafi 3 e 4, al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno in cui la nave o l’aeromobile su cui le merci sono state caricate ha lasciato il porto o l’aeroporto di carico; b) nei casi di cui all’, paragrafo 5, al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno in cui le merci sono state vincolate al regime di transito esterno; c) nei casi di cui all’, paragrafo 6, al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno in cui il regime di transito è stato appurato; d) nei casi di cui all’, paragrafo 7, al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno in cui le merci sono state prese in carico a fronte di un contratto di trasporto unico. 3.   Se l’ufficio doganale di uscita è diverso da quello di esportazione e l’uscita delle merci è rifiutata, l’ufficio doganale di uscita informa l’ufficio doganale di esportazione al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno in cui l’uscita delle merci è stata rifiutata. 4.   In caso di circostanze impreviste, se le merci oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione sono trasferite in un ufficio doganale di uscita e devono successivamente lasciare il territorio doganale dell’Unione attraverso più di un ufficio doganale di uscita, ciascun ufficio doganale di uscita in cui le merci sono state presentate vigila sull’uscita delle merci che devono lasciare il territorio doganale dell’Unione. Gli uffici doganali di uscita informano l’ufficio doganale di esportazione in merito alla partenza delle merci sotto la loro supervisione. 5.   Se le merci oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione sono trasferite in un ufficio doganale di uscita e successivamente, per circostanze impreviste, lasciano il territorio doganale dell’Unione in più di una spedizione, l’ufficio doganale di uscita informa l’ufficio doganale di esportazione in merito all’uscita di ogni spedizione. 6.   Se le merci devono uscire dal territorio doganale dell’Unione nel caso di cui all’, paragrafo 7, del presente regolamento, il trasportatore provvede a fornire informazioni su tali merci su richiesta delle autorità doganali competenti presso il punto di uscita. Tali informazioni consistono in una delle seguenti opzioni: a) l’MRN della dichiarazione di esportazione; b) una copia del contratto di trasporto unico per le merci di cui trattasi; c) il numero di riferimento unico della spedizione o il numero di riferimento del documento di trasporto e, qualora le merci siano presentate in colli o in container, il numero di colli e, in caso di container, il numero identificativo dei container. 7.   In deroga al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, nei casi di cui all’, paragrafo 6, del presente regolamento, il termine di cui dispone l’ufficio doganale di uscita per informare l’ufficio doganale di esportazione in merito all’uscita delle merci corrisponde al primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci sono vincolate al regime di transito in questione, a quello in cui lasciano il territorio doganale dell’Unione o a quello in cui il regime di transito viene appurato. 8.   In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, il primo ufficio doganale di uscita presso il quale la spedizione è stata presentata raccoglie i risultati di uscita presso gli altri uffici doganali di uscita e informa l’ufficio doganale di esportazione in merito all’uscita delle merci. Questa pratica è autorizzata unicamente quando tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione. 9.   In deroga al paragrafo 5 del presente articolo, fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, quando merci coperte da un’unica dichiarazione di esportazione o di riesportazione sono trasferite verso un ufficio doganale di uscita e lasciano in seguito il territorio doganale dell’Unione in più spedizioni a causa di circostanze impreviste, l’ufficio doganale di uscita informa l’ufficio doganale di esportazione in merito all’uscita delle merci solo quando tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione.
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