Art. 329
Determinazione dell’ufficio doganale di uscita
In vigore dal 24 nov 2015
Determinazione dell’ufficio doganale di uscita
(, paragrafo 3, del codice)
1. Salvo nei casi in cui si applicano i paragrafi da 2 a 7, l’ufficio doganale di uscita è l’ufficio doganale competente per il luogo da cui le merci lasciano il territorio doganale dell’Unione per una destinazione al di fuori di tale territorio.
2. Nel caso di merci che escono dal territorio doganale dell’Unione mediante un’infrastruttura di trasporto fissa, l’ufficio doganale di uscita è l’ufficio doganale di esportazione.
3. Quando le merci sono caricate su una nave o un aeromobile per il trasporto verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell’Unione, l’ufficio doganale di uscita è l’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono caricate su tale nave o aeromobile.
4. Quando le merci sono caricate su una nave non assegnata a un servizio regolare di trasporto marittimo di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l’ufficio doganale di uscita è l’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono caricate su tale nave.
5. Quando, dopo essere state svincolate per l’esportazione, le merci sono vincolate a un regime di transito esterno, l’ufficio doganale di uscita è l’ufficio doganale di partenza dell’operazione di transito.
6. Quando, dopo essere state svincolate per l’esportazione, le merci sono vincolate a un regime di transito diverso dal regime di transito esterno, l’ufficio doganale di uscita è l’ufficio doganale di partenza dell’operazione di transito purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a)
l’ufficio doganale di destinazione dell’operazione di transito è situato in un paese di transito comune;
b)
l’ufficio doganale di destinazione dell’operazione di transito è situato alla frontiera del territorio doganale dell’Unione e le merci escono da tale territorio doganale dopo aver attraversato un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell’Unione.
7. Su richiesta, l’ufficio doganale di uscita è l’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono prese in carico, a fronte di un contratto di trasporto unico per la loro uscita dal territorio doganale dell’Unione, da una società ferroviaria, dall’operatore postale o da una società di navigazione marittima o aerea, a condizione che le merci lascino il territorio dell’Unione per ferrovia, per posta, per via aerea o via mare.
8. I paragrafi 4, 5 e 6 non si applicano nei casi di merci soggette ad accisa in sospensione d’accisa o di merci soggette a formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione nell’ambito della politica agricola comune.
9. Se una notifica di riesportazione deve essere presentata a norma dell’, paragrafo 1, del codice, l’ufficio doganale di uscita è l’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci si trovano in una zona franca o in custodia temporanea.
Storico versioni
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