Art. 321 · Trasporto mediante infrastrutture di trasporto fisse e funzionamento del regime di transito unionale

Art. 321

Trasporto mediante infrastrutture di trasporto fisse e funzionamento del regime di transito unionale

In vigore dal 24 nov 2015
Trasporto mediante infrastrutture di trasporto fisse e funzionamento del regime di transito unionale [, paragrafo 3, lettera a), e , paragrafo 2, lettera a), del codice] 1.   Nel caso in cui le merci trasportate mediante un’infrastruttura di trasporto fissa entrino nel territorio doganale dell’Unione attraverso la suddetta infrastruttura, tali merci si considerano vincolate al regime di transito unionale all’ingresso in tale territorio. 2.   Nel caso in cui le merci si trovino già nel territorio doganale dell’Unione e siano trasportate mediante un’infrastruttura di trasporto fissa, tali merci si considerano vincolate al regime di transito unionale al momento dell’immissione nell’infrastruttura di trasporto fissa. 3.   Ai fini del regime di transito unionale, in caso di merci trasportate mediante infrastrutture di trasporto fisse, il titolare del regime è il gestore dell’infrastruttura di trasporto fissa stabilito nello Stato membro attraverso il cui territorio le merci entrano nel territorio doganale dell’Unione nel caso di cui al paragrafo 1, o il gestore dell’infrastruttura di trasporto fissa nello Stato membro in cui ha inizio il trasporto nel caso di cui al paragrafo 2. Il titolare del regime e l’autorità doganale concordano i metodi di vigilanza doganale per le merci trasportate. 4.   Ai fini dell’, paragrafo 3, del codice, è considerato trasportatore il gestore dell’infrastruttura di trasporto fissa stabilito nello Stato membro attraverso il cui territorio le merci circolano a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse. 5.   Il regime di transito unionale è considerato concluso quando è fatta opportuna iscrizione nelle scritture commerciali del destinatario o del gestore dell’infrastruttura di trasporto fissa attestante che le merci trasportate mediante infrastrutture di trasporto fisse: a) sono arrivate all’impianto del destinatario; b) sono accettate nella rete di distribuzione del destinatario; oppure c) hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione.
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