Art. 319
Consultazioni preliminari all’autorizzazione a utilizzare un documento elettronico di trasporto come dichiarazione di transito per il trasporto aereo o marittimo
In vigore dal 24 nov 2015
Consultazioni preliminari all’autorizzazione a utilizzare un documento elettronico di trasporto come dichiarazione di transito per il trasporto aereo o marittimo
( del codice)
Dopo aver esaminato se le condizioni di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e le condizioni di cui rispettivamente all’ (nel caso del trasporto aereo) o all’ (nel caso del trasporto marittimo) dello stesso regolamento delegato sono soddisfatte ai fini dell’autorizzazione, l’autorità doganale competente a prendere una decisione consulta l’autorità doganale presso gli aeroporti di partenza e di destinazione (in caso di trasporto aereo) o l’autorità doganale presso i porti di partenza e di destinazione (in caso di trasporto marittimo).
Il termine per la consultazione è fissato a 45 giorni a decorrere dalla comunicazione di cui all’, da parte dell’autorità doganale competente a prendere la decisione, relativa alle condizioni e ai criteri che devono essere esaminati dalle autorità doganali consultate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:2447:oj#art-319