Art. 314 · Vincolo delle merci al regime di transito unionale da parte di uno speditore autorizzato

Art. 314

Vincolo delle merci al regime di transito unionale da parte di uno speditore autorizzato

In vigore dal 24 nov 2015
Vincolo delle merci al regime di transito unionale da parte di uno speditore autorizzato [, paragrafo 4, lettera a), del codice] 1.   Lo speditore autorizzato che intende vincolare delle merci al regime di transito unionale presenta una dichiarazione di transito all’ufficio doganale di partenza. Lo speditore autorizzato non può avviare il regime di transito unionale fino alla scadenza del termine specificato nell’autorizzazione di cui all’, paragrafo 4, lettera a), del codice. 2.   Lo speditore autorizzato inserisce le seguenti informazioni nel sistema elettronico di transito: a) l’itinerario, se prescritto in conformità dell’; b) il termine fissato in conformità dell’ del presente regolamento entro il quale le merci devono essere presentate all’ufficio doganale di destinazione; c) ove del caso, il numero e i singoli identificatori dei sigilli. 3.   Lo speditore autorizzato può stampare un documento di accompagnamento transito o un documento di accompagnamento transito/sicurezza solo dopo aver ricevuto la notifica dello svincolo delle merci per il regime di transito unionale dall’ufficio doganale di partenza. Tuttavia, fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, lo speditore autorizzato stampa i suddetti documenti.
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