Art. 312
Prova alternativa della conclusione del regime di transito unionale
In vigore dal 24 nov 2015
Prova alternativa della conclusione del regime di transito unionale
[, paragrafo 3, lettera a), e , paragrafo 2, lettera a), del codice]
1. Il regime di transito unionale si considera concluso correttamente quando il titolare del regime presenta, con soddisfazione dell’autorità doganale dello Stato membro di partenza, uno dei seguenti documenti che identificano le merci:
a)
un documento certificato dall’autorità doganale dello Stato membro di destinazione, che identifica le merci e stabilisce che esse sono state presentate all’ufficio doganale di destinazione o sono state consegnate ad un destinatario autorizzato di cui all’, paragrafo 4, lettera b), del codice;
b)
un documento o una registrazione doganale, certificati dall’autorità doganale di uno Stato membro, che attestino che le merci hanno fisicamente lasciato il territorio doganale dell’Unione;
c)
un documento doganale rilasciato in un paese terzo in cui le merci sono vincolate a un regime doganale;
d)
un documento rilasciato in un paese terzo, vistato o altrimenti certificato dall’autorità doganale di tale paese, che certifica che le merci sono considerate in libera pratica nel paese terzo in questione.
2. In luogo dei documenti di cui al paragrafo 1 possono essere fornite come prova copie conformi dei medesimi certificate dall’organismo che ha vistato i documenti originali, dalle autorità del paese terzo interessato o da un’autorità di uno Stato membro.
3. La notifica di arrivo delle merci di cui all’ non è considerata una prova che il regime di transito unionale è stato concluso correttamente.
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