Art. 311
Richiesta di trasferimento della riscossione dell’obbligazione doganale
In vigore dal 24 nov 2015
Richiesta di trasferimento della riscossione dell’obbligazione doganale
[, paragrafo 3, lettera a), e , paragrafo 2, lettera a), del codice]
1. Se l’autorità doganale dello Stato membro di partenza, nel corso della procedura di ricerca e prima della scadenza del termine di cui all’, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, ottiene prove che dimostrano che il luogo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato l’insorgenza dell’obbligazione doganale si trova in un altro Stato membro, tale autorità provvede immediatamente, e in ogni caso entro tale termine, a inviare tutte le informazioni disponibili all’autorità doganale competente in tale luogo.
2. L’autorità doganale competente in tale luogo accusa ricevuta delle informazioni e comunica all’autorità doganale dello Stato membro di partenza se è competente o meno per la riscossione. Se l’autorità doganale dello Stato membro di partenza non ha ricevuto l’informazione entro 28 giorni, essa riprende immediatamente la procedura di ricerca o dà avvio alla riscossione.
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