Art. 31 · Procedura di consultazione e scambio di informazioni tra le autorità doganali

Art. 31

Procedura di consultazione e scambio di informazioni tra le autorità doganali

In vigore dal 24 nov 2015
Procedura di consultazione e scambio di informazioni tra le autorità doganali ( del codice) 1.   L’autorità doganale competente a prendere la decisione può consultare le autorità doganali degli altri Stati membri competenti per il luogo in cui sono detenute le informazioni necessarie o dove devono essere effettuati controlli al fine di esaminare uno o più criteri di cui all’ del codice. 2.   La consultazione di cui al paragrafo 1 è obbligatoria se: a) la domanda per ottenere la qualifica di AEO è presentata in conformità dell’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 all’autorità doganale del luogo in cui è detenuta o accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali; b) la domanda per ottenere la qualifica di AEO è presentata in conformità dell’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446 alle autorità doganali dello Stato membro in cui il richiedente ha una sede permanente e dove sono detenute o accessibili le informazioni sulle sue attività generali di gestione logistica nell’Unione; c) una parte delle scritture e dei documenti pertinenti in relazione alla domanda per ottenere la qualifica di AEO è detenuta in uno Stato membro diverso da quello dell’autorità doganale competente a prendere una decisione; d) il richiedente della qualifica di AEO dispone di una struttura di deposito o ha altre attività doganali in uno Stato membro diverso da quello dell’autorità doganale competente. 3.   In deroga al termine di cui all’, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del presente regolamento, le autorità doganali completano il processo di consultazione entro 80 giorni dalla data in cui l’autorità doganale competente a prendere la decisione comunica le condizioni e i criteri necessari che devono essere esaminati dall’autorità doganale consultata. 4.   Se l’autorità doganale di un altro Stato membro dispone di informazioni rilevanti per la concessione della qualifica di AEO, essa comunica tali informazioni all’autorità doganale competente a prendere una decisione entro 30 giorni a partire dalla data di trasmissione della domanda tramite il sistema elettronico di cui all’ del presente regolamento.
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