Art. 308
Controlli e rilascio di una prova alternativa
In vigore dal 24 nov 2015
Controlli e rilascio di una prova alternativa
[, paragrafo 3, lettera a), e , paragrafo 2, lettera a), del codice]
1. Alla conclusione del regime di transito unionale, l’ufficio doganale di destinazione effettua controlli doganali in base alle indicazioni relative all’operazione di transito unionale ricevute dall’ufficio doganale di partenza.
2. Se, alla conclusione del regime di transito unionale, non è stata individuata alcuna irregolarità da parte dell’ufficio doganale di destinazione e il titolare del regime presenta il documento di accompagnamento transito o il documento di accompagnamento transito/sicurezza, tale ufficio doganale vista il suddetto documento su richiesta del titolare del regime al fine di fornire una prova alternativa ai sensi dell’. Il visto è costituito dal timbro dell’ufficio doganale suddetto, dalla firma del funzionario, dalla data e dalla seguente dicitura:
«Prova alternativa – 99202».
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