Art. 306 · Presentazione di merci vincolate al regime di transito unionale presso l’ufficio doganale di destinazione

Art. 306

Presentazione di merci vincolate al regime di transito unionale presso l’ufficio doganale di destinazione

In vigore dal 24 nov 2015
Presentazione di merci vincolate al regime di transito unionale presso l’ufficio doganale di destinazione [, paragrafo 3, lettera a), e , paragrafo 2, lettera a), del codice] 1.   Quando le merci vincolate a un regime di transito unionale arrivano all’ufficio doganale di destinazione, sono presentati a tale ufficio doganale: a) le merci; b) l’MRN della dichiarazione di transito; c) qualsiasi informazione richiesta dall’ufficio doganale di destinazione. La presentazione deve avvenire durante l’orario ufficiale di apertura. Tuttavia, l’ufficio doganale di destinazione può, su richiesta dell’interessato, permettere che la presentazione abbia luogo al di fuori dell’orario ufficiale di apertura o in qualsiasi altro luogo. 2.   Con riguardo alla presentazione dell’MRN della dichiarazione di transito a ciascun ufficio doganale di transito, si applica l’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. 3.   Se la presentazione ha luogo dopo la scadenza del termine fissato dall’ufficio doganale di partenza conformemente all’, paragrafo 1, del presente regolamento, si considera che il titolare del regime abbia rispettato il termine se egli stesso o il trasportatore è in grado di dimostrare, con soddisfazione dell’ufficio doganale di destinazione, che il ritardo non gli è imputabile. 4.   Il regime di transito unionale può essere concluso in un ufficio doganale diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito. In tal caso, l’ufficio doganale suddetto è considerato l’ufficio doganale di destinazione. 5.   Su richiesta della persona che presenta le merci all’ufficio doganale di destinazione, tale ufficio doganale vista una ricevuta che certifica la presentazione delle merci presso tale ufficio doganale e contiene un riferimento all’MRN della dichiarazione di transito. La ricevuta è redatta utilizzando il formulario di cui all’allegato 72-03 ed è previamente compilata dall’interessato. La ricevuta non può servire come prova alternativa della conclusione del regime di transito unionale ai sensi dell’ del presente regolamento.
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