Art. 304 · Presentazione di merci che circolano in regime di transito unionale all’ufficio doganale di transito

Art. 304

Presentazione di merci che circolano in regime di transito unionale all’ufficio doganale di transito

In vigore dal 24 nov 2015
Presentazione di merci che circolano in regime di transito unionale all’ufficio doganale di transito [, paragrafo 3, lettera a), e , paragrafo 2, lettera a), del codice] 1.   Le merci e l’MRN della dichiarazione di transito sono presentati ad ogni ufficio doganale di transito. 2.   Con riguardo alla presentazione dell’MRN della dichiarazione di transito a ciascun ufficio doganale di transito, si applica l’, paragrafo 2, del [regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013]. 3.   Gli uffici doganali di transito registrano il passaggio delle merci alle frontiere sulla base delle indicazioni relative all’operazione di transito unionale ricevute dall’ufficio doganale di partenza. Tale passaggio deve essere notificato dagli uffici doganali di transito all’ufficio doganale di partenza. 4.   Quando il trasporto è effettuato attraverso un ufficio doganale di transito diverso da quello dichiarato, l’ufficio doganale di transito effettivo chiede le indicazioni relative all’operazione di transito unionale all’ufficio doganale di partenza e comunica a quest’ultimo il passaggio delle merci alla frontiera. 5.   Gli uffici doganali di transito possono ispezionare le merci. Le eventuali ispezioni delle merci sono effettuate principalmente sulla base delle indicazioni relative all’operazione di transito unionale fornite dall’ufficio doganale di partenza. 6.   I paragrafi da 1 a 4 non si applicano al trasporto di merci per ferrovia a condizione che l’ufficio doganale di transito possa verificare il passaggio delle merci alla frontiera con altri mezzi. Tale verifica è effettuata solo in caso di necessità. La verifica può avvenire retroattivamente.
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