Art. 301 · Caratteristiche dei sigilli doganali

Art. 301

Caratteristiche dei sigilli doganali

In vigore dal 24 nov 2015
Caratteristiche dei sigilli doganali [, paragrafo 3, lettera a), e , paragrafo 2, lettera a), del codice] 1.   I sigilli doganali presentano almeno le caratteristiche e le specifiche tecniche seguenti: a) caratteristiche essenziali dei sigilli: i) rimanere intatti e solidamente fissati nelle normali condizioni d’uso; ii) essere facilmente verificabili e riconoscibili; iii) essere fabbricati in modo che qualsiasi violazione, manomissione o rimozione lasci tracce visibili a occhio nudo; iv) non essere riutilizzabili o, per i sigilli ad uso multiplo, permettere ad ogni loro apposizione di essere chiaramente identificati con un’indicazione unica; v) essere muniti di singoli identificatori permanenti, facilmente leggibili e numerati in maniera unica; b) specifiche tecniche: i) la forma e le dimensioni dei sigilli possono variare in funzione del metodo di sigillatura utilizzato, ma le dimensioni devono essere tali da garantire che le marche di identificazione siano facilmente leggibili; ii) le marche di identificazione del sigillo devono essere non falsificabili e difficilmente riproducibili, iii) il materiale utilizzato deve essere tale da evitare rotture accidentali e impedire nel contempo la falsificazione o la riutilizzazione senza tracce. 2.   I sigilli certificati da un organismo competente in conformità alla norma internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci — Sigilli meccanici» sono considerati conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1. Per i trasporti effettuati in container si utilizzano, nella misura del possibile, sigilli con caratteristiche di alta sicurezza. 3.   Il sigillo doganale reca le seguenti indicazioni: a) il termine «Dogana» in una delle lingue ufficiali dell’Unione o un’abbreviazione corrispondente; b) un codice di paese, sotto forma di codice ISO-alfa-2 del paese, che identifichi lo Stato membro in cui il sigillo è stato apposto. c) Gli Stati membri possono aggiungere il simbolo della bandiera europea. Gli Stati membri possono di comune accordo decidere di utilizzare caratteristiche di sicurezza e tecnologie comuni. 4.   Ciascuno Stato membro informa la Commissione circa i tipi di sigillo doganale di cui fa uso. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri. 5.   Qualora un sigillo debba essere rimosso per permettere un’ispezione doganale, l’autorità doganale provvede opportunamente a riapplicare un sigillo doganale con caratteristiche di sicurezza almeno equivalenti e indica le modalità di tale operazione, in particolare il nuovo numero di sigillo, sui documenti relativi al carico.
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