Art. 30
Sistema elettronico relativo alla qualifica di AEO
In vigore dal 24 nov 2015
Sistema elettronico relativo alla qualifica di AEO
(, paragrafo 1, del codice)
1. Per lo scambio e l’archiviazione di informazioni riguardanti le domande di autorizzazione per operatore economico autorizzato (AEO) e le autorizzazioni AEO rilasciate e ogni ulteriore evento o atto che possa in seguito incidere sulla decisione originaria, compresi l’annullamento, la sospensione, la revoca o la modifica o i risultati di qualsiasi controllo o nuova valutazione, si utilizza un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell’, paragrafo 1, del codice. L’autorità doganale competente mette a disposizione le informazioni tramite tale sistema senza indugio e al massimo entro sette giorni.
Per lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni connesse alle autorizzazioni AEO è utilizzata un’interfaccia per gli operatori, armonizzata a livello di Unione europea e progettata di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri.
2. Se del caso, in particolare se la qualifica di AEO costituisce la base per la concessione dell’approvazione, delle autorizzazioni o di agevolazioni ai sensi di altre normative dell’Unione, l’autorità doganale competente può concedere l’accesso al sistema elettronico di cui al paragrafo 1 all’autorità nazionale competente responsabile per la sicurezza dell’aviazione civile. L’accesso riguarda le seguenti informazioni:
a)
le autorizzazioni AEOS, compreso il nome del titolare dell’autorizzazione e, se del caso, la modifica o la revoca o la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato nonché le relative motivazioni;
b)
eventuali riesami delle autorizzazioni AEOS e i relativi risultati.
Le autorità nazionali responsabili per la sicurezza dell’aviazione civile che trattano le informazioni in questione devono farne uso esclusivamente per le finalità dei programmi di agente regolamentato o di mittente conosciuto e devono mettere in atto adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza di tali informazioni.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data del potenziamento del sistema AEO di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, gli Stati membri utilizzano il sistema previsto all’ quinvicies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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