Art. 30 · Sistema elettronico relativo alla qualifica di AEO

Art. 30

Sistema elettronico relativo alla qualifica di AEO

In vigore dal 24 nov 2015
Sistema elettronico relativo alla qualifica di AEO (, paragrafo 1, del codice) 1.   Per lo scambio e l’archiviazione di informazioni riguardanti le domande di autorizzazione per operatore economico autorizzato (AEO) e le autorizzazioni AEO rilasciate e ogni ulteriore evento o atto che possa in seguito incidere sulla decisione originaria, compresi l’annullamento, la sospensione, la revoca o la modifica o i risultati di qualsiasi controllo o nuova valutazione, si utilizza un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell’, paragrafo 1, del codice. L’autorità doganale competente mette a disposizione le informazioni tramite tale sistema senza indugio e al massimo entro sette giorni. Per lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni connesse alle autorizzazioni AEO è utilizzata un’interfaccia per gli operatori, armonizzata a livello di Unione europea e progettata di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri. 2.   Se del caso, in particolare se la qualifica di AEO costituisce la base per la concessione dell’approvazione, delle autorizzazioni o di agevolazioni ai sensi di altre normative dell’Unione, l’autorità doganale competente può concedere l’accesso al sistema elettronico di cui al paragrafo 1 all’autorità nazionale competente responsabile per la sicurezza dell’aviazione civile. L’accesso riguarda le seguenti informazioni: a) le autorizzazioni AEOS, compreso il nome del titolare dell’autorizzazione e, se del caso, la modifica o la revoca o la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato nonché le relative motivazioni; b) eventuali riesami delle autorizzazioni AEOS e i relativi risultati. Le autorità nazionali responsabili per la sicurezza dell’aviazione civile che trattano le informazioni in questione devono farne uso esclusivamente per le finalità dei programmi di agente regolamentato o di mittente conosciuto e devono mettere in atto adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza di tali informazioni. 3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data del potenziamento del sistema AEO di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, gli Stati membri utilizzano il sistema previsto all’ quinvicies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.
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