Art. 298
Itinerario per la circolazione di merci nell’ambito del regime di transito unionale
In vigore dal 24 nov 2015
Itinerario per la circolazione di merci nell’ambito del regime di transito unionale
[, paragrafo 3, lettera a), e , paragrafo 2, lettera a), del codice]
1. Le merci vincolate al regime di transito unionale sono trasportate fino all’ufficio di destinazione seguendo un itinerario economicamente giustificato.
2. Qualora l’ufficio doganale di partenza o il titolare del regime lo ritengano necessario, l’ufficio doganale prescrive un itinerario per la circolazione delle merci in regime di transito unionale tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime.
Al momento di prescrivere un itinerario, l’ufficio doganale annota nel sistema elettronico di transito almeno l’indicazione degli Stati membri attraverso i quali deve svolgersi il transito.
Storico versioni
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