Art. 293
Convenzione relativa ad un regime comune di transito
In vigore dal 24 nov 2015
Convenzione relativa ad un regime comune di transito
[, paragrafo 3, lettera a), e , paragrafo 2, lettera a), del codice]
1. Se il titolare delle merci utilizza il regime comune di transito, si applicano il paragrafo 2 del presente articolo e l’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Tuttavia, le merci che circolano all’interno del territorio doganale dell’Unione si considerano vincolate al regime di transito unionale a norma dell’, paragrafo 2, della convenzione relativa ad un regime comune di transito.
2. Se si applicano le disposizioni della convenzione relativa ad un regime comune di transito e merci dell’Unione attraversano uno o più paesi di transito comune, tali merci sono vincolate al regime di transito unionale interno di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del codice, fatta eccezione per le merci dell’Unione trasportate interamente via mare o per via aerea.
Storico versioni
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