Art. 29 · Esame dei criteri

Art. 29

Esame dei criteri

In vigore dal 24 nov 2015
Esame dei criteri ( del codice) 1.   Ai fini dell’esame dei criteri di cui all’, lettere b) ed e), del codice, l’autorità doganale competente a prendere la decisione garantisce che siano effettuate verifiche in loco in tutti i locali rilevanti per le attività doganali del richiedente. Nel caso in cui il richiedente abbia un gran numero di locali e il termine di adozione della decisione non consenta l’esame di tutti i locali, l’autorità doganale può decidere di esaminare soltanto un campione rappresentativo di tali locali se è accertato che il richiedente applica le stesse norme di sicurezza in tutti i suoi locali, nonché le stesse norme e procedure comuni per la tenuta delle scritture in tutti i suoi locali. 2.   Le autorità doganali competenti a prendere una decisione possono prendere in considerazione i risultati delle valutazioni o degli audit effettuati in conformità alla normativa dell’Unione nella misura in cui sono pertinenti per l’esame dei criteri di cui all’ del codice. 3.   Al fine di accertare se i criteri di cui all’, lettere b), c) ed e), del codice sono soddisfatti, le autorità doganali possono tener conto delle conclusioni degli esperti fornite dal richiedente, a condizione che l’esperto che ha redatto le conclusioni non sia collegato al richiedente ai sensi dell’ del presente regolamento. 4.   Le autorità doganali tengono in debita considerazione le caratteristiche specifiche degli operatori economici, in particolare delle piccole e medie imprese, nel valutare il soddisfacimento dei criteri di cui all’ del codice. 5.   L’esame dei criteri definiti all’ del codice e le relative conclusioni sono oggetto di una relazione circostanziata dell’autorità doganale competente a prendere la decisione.
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