Art. 283 · Notifica delle infrazioni e delle irregolarità

Art. 283

Notifica delle infrazioni e delle irregolarità

In vigore dal 24 nov 2015
Notifica delle infrazioni e delle irregolarità [, paragrafo 3, lettera c), e , paragrafo 2, lettera c), del codice] L’ufficio doganale di coordinamento, di cui all’, dello Stato membro in cui un’infrazione o un irregolarità è stata commessa nel corso o in occasione di un movimento di transito ATA notifica l’infrazione o l’irregolarità al titolare del carnet ATA e all’associazione garante entro un anno dalla data di scadenza del termine di validità del carnet.
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