Art. 280 · Procedura di ricerca per la circolazione di merci nell’ambito di un’operazione TIR

Art. 280

Procedura di ricerca per la circolazione di merci nell’ambito di un’operazione TIR

In vigore dal 24 nov 2015
Procedura di ricerca per la circolazione di merci nell’ambito di un’operazione TIR [, paragrafo 3, lettera b), e , paragrafo 2, lettera b), del codice] 1.   Qualora l’ufficio doganale di partenza o di entrata non abbia ricevuto i risultati del controllo entro sei giorni dal ricevimento della notifica dell’arrivo delle merci, tale ufficio chiede immediatamente i risultati del controllo all’ufficio doganale di destinazione o di uscita che ha inviato la notifica di arrivo delle merci. L’ufficio doganale di destinazione o di uscita invia i risultati del controllo subito dopo aver ricevuto la richiesta dall’ufficio doganale di partenza o di entrata. 2.   Se l’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata non ha ancora ricevuto le informazioni che consentono l’appuramento dell’operazione TIR o la riscossione dell’obbligazione doganale, essa chiede le informazioni pertinenti al titolare del carnet TIR o, qualora siano disponibili informazioni sufficienti nel luogo di destinazione o di uscita, all’ufficio doganale di destinazione o di uscita nei casi seguenti: a) l’ufficio doganale di partenza o di entrata non ha ricevuto la notifica di arrivo delle merci entro la scadenza del termine per la presentazione delle merci fissata in conformità dell’, paragrafo 2, del presente regolamento; b) l’ufficio doganale di partenza o di entrata non ha ricevuto i risultati del controllo richiesti a norma del paragrafo 1; c) l’ufficio doganale di partenza o di entrata constata che la notifica di arrivo delle merci o i risultati del controllo sono stati inviati per errore. 3.   L’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata invia le richieste di informazioni in conformità del paragrafo 2, lettera a), entro un termine di sette giorni dalla scadenza del termine ivi indicato e le richieste di informazioni in conformità del paragrafo 2, lettera b), entro un termine di sette giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1. Tuttavia, se prima della scadenza di tali termini l’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata viene informata che l’operazione TIR non si è conclusa correttamente, o nutre sospetti in tal senso, essa trasmette la richiesta senza indugio. 4.   Le risposte alle richieste presentate in conformità del paragrafo 2 sono trasmesse entro 28 giorni dalla data in cui la richiesta è stata inviata. 5.   Qualora, in seguito a una richiesta a norma del paragrafo 2, l’ufficio doganale di destinazione o di uscita non abbia fornito informazioni sufficienti per l’appuramento dell’operazione TIR, l’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata chiede al titolare del carnet TIR di fornire tali informazioni, al massimo entro 35 giorni dall’avvio della procedura di ricerca. Tuttavia, fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la suddetta autorità doganale chiede al titolare del carnet TIR di fornire tali informazioni, al massimo entro 28 giorni dall’avvio della procedura di ricerca. Il titolare del carnet TIR risponde alla richiesta entro 28 giorni dalla data in cui essa è stata inviata. Su richiesta del titolare del carnet TIR, tale periodo può essere prolungato di altri 28 giorni. 6.   Se il carnet TIR è stato accettato senza scambio di dati del carnet TIR per l’operazione TIR in conformità dell’, l’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata avvia una procedura di ricerca intesa a raccogliere le informazioni necessarie all’appuramento dell’operazione TIR se, a distanza di due mesi dalla data di accettazione del carnet TIR, non è stata fornita la prova che l’operazione TIR è terminata. La suddetta autorità invia la richiesta di informazioni pertinenti all’autorità doganale dello Stato membro di destinazione o di uscita. Tale autorità doganale risponde alla richiesta entro 28 giorni dalla data in cui essa è stata inviata. Tuttavia, se prima della scadenza di tale periodo l’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata viene informato che l’operazione TIR non si è conclusa correttamente, o nutre sospetti in tal senso, essa trasmette la richiesta senza indugio. La procedura di ricerca è parimenti avviata dall’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata qualora emerga a posteriori che la prova della conclusione dell’operazione TIR è stata falsificata e che il ricorso a tale procedura è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 9. 7.   Le autorità doganali dello Stato membro di partenza o di entrata informano inoltre l’associazione garante interessata che non è stato possibile procedere all’appuramento dell’operazione TIR e la invitano a fornire prove della conclusione di tale operazione. Tali informazioni non sono considerate una notifica ai sensi dell’, paragrafo 1, della convenzione TIR. 8.   Se durante le fasi di una procedura di ricerca di cui ai paragrafi da 1 a 7 viene stabilito che l’operazione TIR è stata terminata correttamente, l’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata appura tale operazione e ne informa senza indugio l’associazione garante e il titolare del carnet TIR come pure, se del caso, qualsiasi autorità doganale che abbia intrapreso una procedura di recupero. 9.   Se nel corso di una procedura di ricerca di cui ai paragrafi da 1 a 7 risulta che l’operazione TIR non può essere appurata, l’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata stabilisce se è sorta un’obbligazione doganale. Se è sorta un’obbligazione doganale, l’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata adotta i seguenti provvedimenti: a) individua il debitore; b) determina l’autorità doganale competente per la notifica dell’obbligazione doganale in conformità dell’, paragrafo 1, del codice.
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