Art. 279
Formalità da espletare presso l’ufficio doganale di destinazione o di uscita per la circolazione di merci nell’ambito di un’operazione TIR
In vigore dal 24 nov 2015
Formalità da espletare presso l’ufficio doganale di destinazione o di uscita per la circolazione di merci nell’ambito di un’operazione TIR
[, paragrafo 3, lettera b), e , paragrafo 2, lettera b), del codice]
1. L’ufficio doganale di destinazione o di uscita notifica all’ufficio doganale di partenza o di entrata l’arrivo delle merci il giorno in cui le merci e il veicolo stradale, la combinazione di veicoli o il container, il carnet TIR e l’MRN dell’operazione TIR sono presentati in conformità dell’, paragrafo 1, del presente regolamento.
2. Qualora l’operazione TIR si concluda presso un ufficio doganale diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito, l’ufficio doganale considerato equivalente all’ufficio doganale di destinazione o di uscita in conformità dell’, paragrafo 3, del presente regolamento notifica l’arrivo all’ufficio doganale di partenza o di entrata il giorno in cui le merci sono presentate in conformità dell’, paragrafo 1, del presente regolamento.
L’ufficio doganale di partenza o di entrata notifica l’arrivo all’ufficio doganale di destinazione o di uscita indicato nella dichiarazione di transito.
3. L’ufficio doganale di destinazione o di uscita notifica i risultati del controllo all’ufficio doganale di partenza o di entrata entro il terzo giorno successivo al giorno in cui le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione o di uscita o in un altro luogo a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento. In casi eccezionali, detto termine può essere prorogato fino a un massimo di sei giorni.
Tuttavia, se le merci vengono ricevute da un destinatario autorizzato di cui all’ del codice, l’ufficio doganale di partenza o di entrata è informato entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state consegnate al destinatario autorizzato.
4. L’ufficio doganale di destinazione o di uscita finalizza l’operazione TIR conformemente all’, lettera d), e all’, paragrafo 1, della convenzione TIR. Tale ufficio compila la matrice n. 2 del carnet TIR e trattiene il volet n. 2 del carnet TIR. Il carnet TIR è restituito al titolare del carnet stesso o alla persona che agisce per suo conto.
5. Laddove si applichi l’ del presente regolamento, le autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita rinviano la parte pertinente del volet n. 2 del carnet TIR alle autorità doganali dello Stato membro di partenza o di entrata, senza indugio e comunque entro il termine massimo di otto giorni dalla data in cui si è conclusa l’operazione TIR.
Storico versioni
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