Art. 276 · Formalità da espletare presso l’ufficio doganale di partenza o di entrata per la circolazione delle merci nell’ambito di un’operazione TIR

Art. 276

Formalità da espletare presso l’ufficio doganale di partenza o di entrata per la circolazione delle merci nell’ambito di un’operazione TIR

In vigore dal 24 nov 2015
Formalità da espletare presso l’ufficio doganale di partenza o di entrata per la circolazione delle merci nell’ambito di un’operazione TIR [, paragrafo 3, lettera b), e , paragrafo 2, lettera b), del codice] 1.   Il titolare del carnet TIR presenta i dati del carnet TIR per l’operazione TIR presso l’ufficio doganale di partenza o di entrata. 2.   L’ufficio doganale a cui sono stati presentati i dati del carnet TIR fissa il termine entro il quale le merci devono essere presentate all’ufficio doganale di destinazione o di uscita, tenendo conto di quanto segue: a) l’itinerario; b) il mezzo di trasporto; c) la normativa in materia di trasporti o le altre normative che potrebbero avere un impatto sulla fissazione di un termine; d) tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del carnet TIR. 3.   Se il termine è stabilito dall’ufficio doganale di partenza o di entrata, esso vincola le autorità doganali degli Stati membri il cui territorio viene attraversato nel corso dell’operazione TIR e non può essere da queste modificato. 4.   In caso di svincolo delle merci per l’operazione TIR, l’ufficio doganale di partenza o di entrata registra l’MRN dell’operazione TIR nel carnet TIR. L’ufficio doganale che effettua lo svincolo di tali merci notifica al titolare del carnet TIR lo svincolo delle merci per l’operazione TIR. Su richiesta del titolare del carnet TIR, l’ufficio doganale di partenza o di entrata fornisce a quest’ultimo un documento di accompagnamento transito o, se del caso, un documento di accompagnamento transito/sicurezza. Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato B-02 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 integrato, ove del caso, con l’elenco degli articoli nella forma stabilita all’allegato B-03 dello stesso regolamento delegato. Il documento di accompagnamento transito/sicurezza è redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato B-04 dello stesso regolamento delegato e integrato con l’elenco degli articoli transito/sicurezza nella forma stabilita all’allegato B-05 dello stesso regolamento delegato. 5.   L’ufficio doganale di partenza o di entrata trasmette le indicazioni dell’operazione TIR all’ufficio doganale di destinazione o di uscita dichiarato.
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