Art. 272 · Controlli e formalità per le merci in uscita e in reintroduzione nel territorio doganale dell’Unione

Art. 272

Controlli e formalità per le merci in uscita e in reintroduzione nel territorio doganale dell’Unione

In vigore dal 24 nov 2015
Controlli e formalità per le merci in uscita e in reintroduzione nel territorio doganale dell’Unione [, paragrafo 3, lettere b), c), e) ed f), e , paragrafo 2, lettere b), c), e) ed f), del codice] Se, durante la loro circolazione da un punto all’altro all’interno del territorio doganale dell’Unione, le merci lasciano il territorio doganale dell’Unione e vi sono reintrodotte, i controlli doganali e le formalità applicabili conformemente alla convenzione TIR, alla convenzione ATA, alla convenzione di Istanbul, alla convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, o a norma degli atti dell’Unione postale universale sono effettuati nei punti in cui le merci lasciano temporaneamente il territorio doganale dell’Unione e in cui sono reintrodotte in tale territorio.
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