Art. 271
Sistema elettronico per lo scambio standardizzato di informazioni
In vigore dal 24 nov 2015
Sistema elettronico per lo scambio standardizzato di informazioni
(, paragrafo 1, del codice)
1. Un sistema elettronico di informazione e comunicazione predisposto a norma dell’, paragrafo 1, del codice è utilizzato per lo scambio standardizzato di informazioni (INF) relative a uno dei seguenti regimi:
a)
perfezionamento attivo EX/IM o perfezionamento passivo EX/IM;
b)
perfezionamento attivo IM/EX o perfezionamento passivo IM/EX, qualora sia coinvolto più di uno Stato membro;
c)
perfezionamento attivo IM/EX, qualora sia coinvolto un unico Stato membro e l’autorità doganale responsabile di cui all’, paragrafo 1, del codice abbia richiesto un INF.
Tale sistema è inoltre utilizzato per il trattamento e l’archiviazione delle informazioni pertinenti. Qualora sia richiesto un INF, le informazioni sono rese disponibili senza indugio tramite tale sistema dall’ufficio doganale di controllo. Quando una dichiarazione in dogana, una dichiarazione di riesportazione o una notifica di riesportazione fanno riferimento a un INF, le autorità doganali competenti aggiornano quest’ultimo senza indugio.
Il sistema elettronico di informazione e di comunicazione è inoltre utilizzato per lo scambio standardizzato di informazioni in materia di misure di politica commerciale.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema relativo ai bollettini di informazione (INF) nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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