Art. 27 · Standard pratici di competenza o qualifiche professionali

Art. 27

Standard pratici di competenza o qualifiche professionali

In vigore dal 24 nov 2015
Standard pratici di competenza o qualifiche professionali [, lettera d), del codice] 1.   Il criterio di cui all’, lettera d), del codice si considera soddisfatto se è rispettata una delle seguenti condizioni: a) il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente rispetta uno dei seguenti standard pratici di competenza: i) un’esperienza pratica comprovata di almeno tre anni in materia doganale; ii) una norma di qualità in materia doganale adottata da un organismo europeo di normazione. b) Il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente ha completato con profitto una formazione riguardante la legislazione doganale, coerente e pertinente in rapporto al suo coinvolgimento in attività connesse al settore doganale, fornita da uno degli organismi seguenti: i) l’autorità doganale di uno Stato membro; ii) un istituto di insegnamento riconosciuto per fornire tale qualifica dalle autorità doganali o da un organismo di uno Stato membro responsabile per la formazione professionale; iii) un’associazione professionale o commerciale riconosciuta dalle autorità doganali di uno Stato membro o riconosciuta nell’Unione per fornire tale qualificazione. 2.   Se la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente è una persona che lavora per suo conto, il criterio di cui all’, lettera d), del codice si considera soddisfatto se la persona in questione è un operatore economico autorizzato nel settore della semplificazione doganale di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del codice (AEOC).
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