Art. 269
Posizione di merci equivalenti
In vigore dal 24 nov 2015
Posizione di merci equivalenti
( del codice)
1. In caso di deposito doganale e ammissione temporanea, le merci equivalenti diventano merci non unionali e le merci che esse sostituiscono diventano merci unionali al momento del loro svincolo per il successivo regime doganale di appuramento del regime o al momento in cui le merci equivalenti hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione.
2. In caso di perfezionamento attivo, le merci equivalenti e i prodotti trasformati da esse ottenuti diventano merci non unionali e le merci che essi sostituiscono diventano merci unionali al momento del loro svincolo per il successivo regime doganale di appuramento del regime o al momento in cui i prodotti trasformati hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione.
Tuttavia, se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo sono immesse in commercio prima dell’appuramento del regime, la loro posizione cambia al momento della loro immissione sul mercato. In casi eccezionali, quando è previsto che le merci equivalenti non saranno disponibili nel momento in cui le merci vengono immesse sul mercato, le autorità doganali possono consentire, su richiesta del titolare del regime, che le merci equivalenti siano disponibili in un momento successivo, entro un termine ragionevole da loro stabilito.
3. In caso di esportazione anticipata di prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, le merci equivalenti e i prodotti trasformati da esse ottenuti diventano merci non unionali con effetto retroattivo al momento del loro svincolo per il regime di esportazione se le merci da importare sono vincolate a tale regime.
Se le merci da importare sono vincolate al regime di perfezionamento attivo, esse diventano allo stesso tempo merci unionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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