Art. 268 · Formalità per l’uso di merci equivalenti

Art. 268

Formalità per l’uso di merci equivalenti

In vigore dal 24 nov 2015
Formalità per l’uso di merci equivalenti ( del codice) 1.   L’uso di merci equivalenti non è soggetto alle formalità previste per il vincolo di merci a un regime speciale. 2.   Le merci equivalenti possono essere immagazzinate insieme ad altre merci unionali o non unionali. In tali casi, le autorità doganali possono stabilire modalità specifiche di identificazione delle merci equivalenti al fine di distinguerle dalle altre merci unionali o non unionali. Se è impossibile, o sarebbe possibile solo a costi sproporzionati, identificare in qualsiasi momento ciascun tipo di merce, si procede a una separazione contabile in relazione a ogni tipo di merce, posizione doganale e, se del caso, origine delle merci. 3.   Nel caso dell’utilizzazione finale, le merci sostituite da merci equivalenti non sono più soggette a vigilanza doganale nei casi seguenti: a) se le merci sono state utilizzate ai fini stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dai dazi o del dazio ridotto; b) se le merci sono esportate, distrutte o abbandonate allo Stato; c) se le merci sono state utilizzate a fini diversi da quelli stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dai dazi o del dazio ridotto e sono stati pagati i dazi all’importazione applicabili.
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