Art. 255 · Rilascio del bollettino di informazione INF 3

Art. 255

Rilascio del bollettino di informazione INF 3

In vigore dal 24 nov 2015
Rilascio del bollettino di informazione INF 3 [, paragrafo 3, lettera a), e , paragrafo 6, del codice] 1.   L’esportatore può chiedere all’ufficio doganale di esportazione il rilascio di un bollettino di informazione INF 3. 2.   Se l’esportatore chiede il bollettino di informazione INF 3 al momento dell’esportazione, tale bollettino è rilasciato dall’ufficio doganale di esportazione contestualmente all’espletamento delle formalità di esportazione per le merci. Se esiste la possibilità che le merci esportate vengano reintrodotte nel territorio doganale dell’Unione attraverso più uffici doganali, l’esportatore può chiedere il rilascio di più bollettini INF 3 a copertura delle diverse parti del quantitativo totale delle merci esportate. 3.   Se l’esportatore chiede un bollettino di informazione INF 3 successivamente all’espletamento delle formalità di esportazione per le merci, tale bollettino può essere rilasciato dall’ufficio doganale di esportazione se le informazioni relative alle merci indicate nella domanda dell’esportatore corrispondono alle informazioni sulle merci esportate a disposizione dell’ufficio doganale di esportazione e se, in relazione alle merci, nessuna restituzione o nessun altro importo previsto all’esportazione nel quadro della politica agricola comune sono stati concessi né potranno esserlo in seguito. 4.   Se è stato rilasciato un bollettino di informazione INF 3, l’esportatore può chiedere all’ufficio doganale di esportazione di sostituirlo con più bollettini di informazione INF 3, ciascuno relativo a una parte del quantitativo totale delle merci indicate nel bollettino INF 3 rilasciato inizialmente. 5.   L’esportatore può altresì chiedere il rilascio di un bollettino INF 3 solo per una parte delle merci esportate. 6.   Quando un bollettino di informazione INF 3 è rilasciato su supporto cartaceo, una copia viene conservata dall’ufficio doganale di esportazione che lo ha rilasciato. 7.   Se l’originale del bollettino di informazione INF 3 è stato rilasciato su supporto cartaceo ed è stato rubato, smarrito o distrutto, su richiesta di un esportatore l’ufficio doganale di esportazione che lo ha rilasciato può fornire un duplicato. L’ufficio doganale di esportazione indica sulla copia del bollettino INF 3 in suo possesso che è stato rilasciato un duplicato. 8.   Se il bollettino INF 3 è rilasciato su supporto cartaceo, esso deve essere redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato 62-02.
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