Art. 253
Informazioni richieste
In vigore dal 24 nov 2015
Informazioni richieste
(, paragrafo 6, del codice)
1. Il dichiarante mette a disposizione dell’ufficio doganale in cui è presentata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica le informazioni attestanti che le condizioni per l’esenzione dai dazi all’importazione sono state soddisfatte.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere fornite in particolare mediante uno dei seguenti mezzi:
a)
accesso alle pertinenti indicazioni della dichiarazione in dogana o della dichiarazione di riesportazione in base alle quali le merci in reintroduzione sono state inizialmente esportate o riesportate dal territorio doganale dell’Unione;
b)
stampa, autenticata dall’ufficio doganale competente, della dichiarazione in dogana o della dichiarazione di riesportazione in base alle quali le merci in reintroduzione sono state inizialmente esportate o riesportate dal territorio doganale dell’Unione;
c)
un documento rilasciato dall’ufficio doganale competente, con le pertinenti indicazioni di tale dichiarazione in dogana o di tale dichiarazione di riesportazione;
d)
un documento rilasciato dalle autorità doganali, attestante che le condizioni per l’esenzione dai dazi all’importazione sono state soddisfatte (bollettino d’informazione INF3).
3. Nel caso in cui le informazioni a disposizione delle autorità doganali competenti attestino che le merci dichiarate per l’immissione in libera pratica erano state inizialmente esportate dal territorio doganale dell’Unione e che, in quel momento, soddisfacevano le condizioni necessarie per essere esentate dai dazi all’importazione in quanto merci in reintroduzione, le informazioni di cui al paragrafo 2 non sono richieste.
4. Il paragrafo 2 non si applica qualora le merci possano essere dichiarate per l’immissione in libera pratica verbalmente o con ogni altro atto. Parimenti, esso non si applica alla circolazione internazionale degli imballaggi, dei mezzi di trasporto o di talune merci ammesse a un regime doganale particolare salvo ove diversamente disposto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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