Art. 250
Vendita di merci e altre misure adottate dalle autorità doganali
In vigore dal 24 nov 2015
Vendita di merci e altre misure adottate dalle autorità doganali
(, paragrafo 1, del codice)
1. Le autorità doganali possono vendere merci abbandonate allo Stato o confiscate solo a condizione che l’acquirente espleti senza indugio le formalità necessarie per vincolare le merci a un regime doganale o per riesportarle.
2. Se le merci sono vendute a un prezzo comprensivo dell’importo dei dazi all’importazione e degli altri oneri, le merci sono considerate immesse in libera pratica. Le autorità doganali calcolano l’importo dei dazi e lo iscrivono nella contabilità. La vendita suddetta si effettua secondo le procedure vigenti nello Stato membro interessato.
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