Art. 247 · Merci non svincolate

Art. 247

Merci non svincolate

In vigore dal 24 nov 2015
Merci non svincolate (, paragrafo 3, del codice) 1.   Se, per una qualsiasi delle ragioni elencate all’, paragrafo 1, lettera b), del codice, le merci non possono essere svincolate o se, successivamente allo svincolo, le merci sono risultate non conformi alle condizioni per la concessione dello stesso, le autorità doganali concedono al dichiarante un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione di tali merci. 2.   Le autorità doganali possono, a rischio e spese del dichiarante, trasferire le merci di cui al paragrafo 1 in un luogo speciale posto sotto la loro sorveglianza.
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