Art. 245
Svincolo delle merci dopo la verifica
In vigore dal 24 nov 2015
Svincolo delle merci dopo la verifica
( e , paragrafo 1, del codice)
1. Se, sulla base della verifica della dichiarazione in dogana, le autorità doganali determinano un importo di dazi all’importazione o all’esportazione diverso da quello risultante dagli elementi della dichiarazione, con riguardo all’importo così determinato si applica l’, paragrafo 1, del codice.
2. Se le autorità doganali nutrono dubbi sull’applicabilità o no di divieti o restrizioni e se a questi dubbi non può essere data risposta se non al termine dei controlli intrapresi dalle suddette autorità, le merci in causa non possono essere oggetto di svincolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:2447:oj#art-245