Art. 24
Conformità
In vigore dal 24 nov 2015
Conformità
[, lettera a), del codice]
1. Nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, il criterio di cui all’, lettera a), del codice è considerato soddisfatto se, nel corso degli ultimi tre anni, il richiedente e, se del caso, l’impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente, non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e non hanno avuto precedenti di reati gravi in relazione alla loro attività economica.
Nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica, il criterio di cui all’, lettera a), del codice è considerato soddisfatto se, nel corso degli ultimi tre anni, nessuna delle persone di seguito indicate ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale o ha avuto precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica:
a)
il richiedente;
b)
la persona responsabile del richiedente o che esercita il controllo sulla sua gestione;
c)
l’impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente.
2. Tuttavia, il criterio di cui all’, lettera a), del codice può essere considerato soddisfatto se l’autorità doganale competente a prendere la decisione ritiene che un’infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero o all’ampiezza delle operazioni doganali correlate e non ha dubbi circa la buona fede del richiedente.
3. Se la persona di cui al paragrafo 1, lettera b), è stabilita o ha la propria residenza in un paese terzo, l’autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all’, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.
4. Se il richiedente risulta stabilito per meno di tre anni, l’autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all’, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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