Art. 239 · Visita delle merci

Art. 239

Visita delle merci

In vigore dal 24 nov 2015
Visita delle merci ( del codice) 1.   Se l’ufficio doganale decide di procedere a una visita solo parziale delle merci, esso comunica al dichiarante quali articoli desidera sottoporre alla visita. 2.   Se il dichiarante rifiuta di assistere alla visita delle merci o non fornisce l’assistenza necessaria, secondo quanto richiesto dalle autorità doganali, queste ultime fissano un termine per la sua presenza o assistenza. Se il dichiarante non ha ottemperato alle prescrizioni delle autorità doganali entro la scadenza del termine, tali autorità procedono alla visita delle merci a rischio e spese del dichiarante. Ove necessario, le autorità doganali possono ricorrere ai servizi di un esperto designato in conformità del diritto dello Stato membro interessato nella misura in cui non esistono disposizioni nel diritto dell’Unione.
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