Art. 237 · Determinazione dell’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione dovuti

Art. 237

Determinazione dell’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione dovuti

In vigore dal 24 nov 2015
Determinazione dell’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione dovuti (, paragrafo 1, del codice) 1.   Se un operatore economico è autorizzato a determinare l’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione dovuti in conformità dell’, paragrafo 1, del codice, tale operatore stabilisce, al termine del periodo stabilito dalle autorità doganali nell’autorizzazione, l’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione dovuti per quel periodo in conformità delle norme a tal fine previste nell’autorizzazione. 2.   Entro 10 giorni dal termine del periodo stabilito dalle autorità doganali nell’autorizzazione, il titolare di tale autorizzazione presenta all’ufficio doganale di controllo i dettagli dell’importo determinato in conformità del paragrafo 1. L’obbligazione doganale si considera notificata al momento di tale presentazione. 3.   Il titolare dell’autorizzazione versa l’importo di cui al paragrafo 2 entro il termine previsto nell’autorizzazione e al più tardi entro il termine stabilito all’, paragrafo 1, del codice.
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