Art. 23 · Azioni volte a garantire una classificazione tariffaria o una determinazione dell’origine corrette e uniformi

Art. 23

Azioni volte a garantire una classificazione tariffaria o una determinazione dell’origine corrette e uniformi

In vigore dal 24 nov 2015
Azioni volte a garantire una classificazione tariffaria o una determinazione dell’origine corrette e uniformi (, paragrafo 10, del codice) 1.   La Commissione notifica senza indugio alle autorità doganali la sospensione dell’adozione di decisioni ITV o IVO conformemente all’, paragrafo 10, lettera a), del codice se: a) la Commissione ha individuato decisioni non corrette o non uniformi; b) le autorità doganali hanno presentato alla Commissione casi in cui non sono riuscite a risolvere, entro un periodo massimo di 90 giorni, le proprie divergenze di opinione in merito a una classificazione o a una determinazione dell’origine corrette e uniformi. Nessuna decisione relativa a informazioni vincolanti è rilasciata per le merci di cui alle lettere a) o b) a partire dalla data in cui la Commissione ha notificato alle autorità doganali la sospensione e fino a quando non siano garantite una classificazione o una determinazione dell’origine corrette e uniformi. 2.   La classificazione o la determinazione dell’origine corrette e uniformi sono oggetto di consultazioni a livello dell’Unione non appena possibile e al massimo entro 120 giorni dalla notifica della Commissione di cui al paragrafo 1. 3.   La Commissione informa immediatamente le autorità doganali della revoca della sospensione. 4.   Ai fini dell’applicazione dei paragrafi da 1 a 3, sono considerate non uniformi le decisioni IVO che conferiscono un’origine distinta alle merci che: a) rientrano nella stessa voce tariffaria e la cui origine è stata determinata secondo le stesse norme di origine e b) sono state ottenute in condizioni identiche, utilizzando lo stesso processo di produzione e materiali equivalenti per quanto riguarda in particolare il loro carattere originario o no.
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