Art. 220
Merci contenute in una spedizione postale
In vigore dal 24 nov 2015
Merci contenute in una spedizione postale
( del codice)
1. La dichiarazione doganale per merci di cui all’, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è considerata accettata e le merci sono considerate svincolate nei seguenti momenti:
a)
se la dichiarazione doganale riguarda l’immissione in libera pratica, al momento della consegna delle merci al destinatario;
b)
se la dichiarazione doganale riguarda l’esportazione e la riesportazione, al momento dell’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione.
2. Se la dichiarazione doganale riguarda l’immissione in libera pratica e non è stato possibile consegnare al destinatario le merci di cui all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la dichiarazione doganale si considera non presentata.
Le merci che non sono state consegnate al destinatario sono considerate in custodia temporanea fino a quando non vengano distrutte, riesportate o altrimenti rimosse conformemente all’ del codice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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