Art. 217 · Rilascio di ricevuta per le dichiarazioni orali

Art. 217

Rilascio di ricevuta per le dichiarazioni orali

In vigore dal 24 nov 2015
Rilascio di ricevuta per le dichiarazioni orali (, paragrafo 2, del codice) Quando una dichiarazione in dogana è effettuata oralmente ai sensi degli o 137 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per merci soggette a dazi all’importazione o all’esportazione o ad altri oneri, l’autorità doganale rilascia all’interessato una ricevuta a fronte del pagamento dell’importo dovuto per tale dazio o tali oneri. La ricevuta contiene almeno le seguenti informazioni: a) una descrizione delle merci sufficientemente precisa da consentire la loro identificazione; b) il valore della fattura o, se questo non è disponibile, la quantità delle merci; c) gli importi dei dazi e degli altri oneri riscossi; d) la data in cui è stata rilasciata; e) il nome dell’autorità emittente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-217